(nella foto il Consiglio di Istituto 2008/09)
Il Consiglio d’Istituto ha competenza in materia economica (approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo) e sui criteri per l'impiego dei mezzi finanziari e per l'organizzazione generale del servizio scolastico.
Il Consiglio di istituto delibera in ordine:
alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
all'adesione a reti di scuole e consorzi;
all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
all'acquisto di immobili.
Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
contratti di sponsorizzazione;
contratti di locazione di immobili;
utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
partecipazione a progetti internazionali.
Nei casi specificamente individuati dal comma1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.
(nella foto la Giunta esecutiva 2008/09)
La Giunta esecutiva
La Giunta Esecutiva è presieduta dal Dirigente Scolastico ed è così composta:
Dirigente Scolastico
Direttore S.G.A. (che funge da segretario)
un Genitore eletto dal Consiglio d’Istituto
un Docente eletto tra i componenti del Consiglio di Istituto
un A.T.A. eletto tra i componenti del Consiglio di Istituto
La giunta esecutiva propone il programma annuale con apposita relazione di accompagnamento dello stesso e propone le modificazioni al programma annuale